Art. 1
In vigore dal 15 mar 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, le successive modificazioni ed integrazioni, e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Viste le richieste formulate dal Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza della Sezione III del 27 dicembre 1957, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Sono erette in ente morale le Casse comunali di credito agrario di Gadoni (Nuoro), Romana (Sassari), Bolotana (Nuoro), Ollolai (Nuoro) e Golfo Aranci di Olbia (Sassari).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 gennaio 1958
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 77. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-21;66#art-1