Art. 1

In vigore dal 25 mar 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto il regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare e successive modificazioni; Uditi i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il secondo comma dell'art. 51 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici, approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Gli ordini di accreditamento possono, però, disporsi oltre tale limite per le spese degli stipendi, delle paghe, delle indennità e delle altre competenze agli ufficiali, agli impiegati civili, ai sottufficiali e militari di truppa e al personale operaio, per le spese di mantenimento delle truppe e altre spese di funzionamento dei corpi, istituti e stabilimenti dell'Aeronautica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 gennaio 1958 GRONCHI ZOLI - TAVIANI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 112. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-21;116#art-1

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Art. 1 Modificazioni all'art. 51 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli Enti aeronautici, approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882. — Testo vigente | Portale Normativo