Art. 1

In vigore dal 3 mag 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173; Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 36588, emesso nell'adunanza del 25 ottobre 1957; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Regalbuto, in provincia di Enna, limitatamente ai quartieri denominati Cappuccini e Sant'Ignazio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 gennaio 1958 GRONCHI TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 32. - RELLEVA
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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Regalbuto, in provincia di Enna, limitatamente ai quartieri Cappuccini e Sant'Ignazio, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo