Art. 1
In vigore dal 24 apr 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 29 luglio 1957, n. 642 e 31 ottobre 1957, n. 1009;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58, è autorizzata la prelevazione di L. 480.605.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 350. - Fitto di locali................... L. 905.000
Cap. n. 392. - Compensi speciali, ecc............ " 30.000.000
Cap. n. 397. - Indennità, ecc. per missioni, ecc." 22.000.000
Cap. n. 422. - Indennità, ecc. per missioni, ecc." 9.000.000
Cap. n. 441. - Compensi speciali, ecc............." 69.500.000
Cap. n. 450. - Paghe, ecc., agli operai della
Zecca............................................... " 22.200.000
Cap. n. 451. - Compensi per lavoro a cottimo, ecc." 7.000.000
Cap. n. 452. - Compensi per lavoro straordinario
agli operai della Zecca, ecc........................ " 20.000.000
Ministero dei lavori pubblici:
Cap. n. 148. - Spese per l'apprestamento dei ma-
teriali, ecc........................................ "300.000.000
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L. 480.605.000
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Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 gennaio 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 1. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-17;268#art-1