Art. 1
In vigore dal 4 lug 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 384 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in patologia generale, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di perfezionamento in patologia generale
Art. 385. - Finalità e titoli di ammissione sono quelli di cui e gli articoli 292 e 293.
Art. 386. - La durata dell'intero corso di studi è di due anni.
Il numero massimo degli iscritti è di trenta per corso.
Art. 387. - Le materie d'insegnamento sono così distribuite:
1° anno:
Patologia eziologica (cause fisiche, chimiche e biologiche di malattia);
Patologia delle infezioni e immunologia;
Patologia delle infezioni;
Laboratorio di patologia generale.
2° anno:
Patologia sistematica (circolatoria, neuroendocrina, respiratoria, digerente, renale);
Patologia metabolica;
Patologia istologica e oncologica;
Laboratorio di patologia generale.
Art. 388. - L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni di corso) è quello indicato al precedente art. 387, e l'ordine e le modalità degli esami di profitto sono quelli usuali (esami orali, scritti, microscopico, ecc.).
Art. 389. - A coloro che avranno superato l'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di perfezionamento in patologia generale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 gennaio 1958
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 195. - RELLEVA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-14;589#art-1