Art. 1
In vigore dal 15 feb 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 ottobre 1955, n. 915, col quale venne istituito un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di microbiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, ai sensi e per gli effetti degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduta la convenzione aggiuntiva, stipulata in Genova in data 5 novembre 1957 per il tramutamento della destinazione originaria del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di microbiologia in quello di semeiotica medica;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
È approvata, e resa esecutiva, l'annessa convenzione stipulata in Genova il 5 novembre 1957 per effetto della quale il posto originariamente istituito presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova e destinato all'insegnamento di microbiologia, viene tramutato in quello di semeiotica medica, fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione stipulata il 17 giugno 1955 e approvata con decreto Presidenziale 18 ottobre 1955, n. 915.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 gennaio 1958
GRONCHI
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 14. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-12;11#art-1