Art. 1
In vigore dal 8 giu 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
Articolo unico.
È istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Salisburgo (Austria) alle dipendenze del Consolato generale in Innsbruck, con decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di soppressione del Vice consolato di 1ª categoria già funzionante nella stessa località.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 gennaio 1958
GRONCHI
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1958
Atti del governo, registro n. 112, foglio n. 91. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-08;487#art-1