Art. 1
In vigore dal 2 feb 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;
Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468 e 10 maggio 1956, n. 550;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Gli utili della lotteria «Italia» che si è svolta a Palermo il 6 gennaio 1958 sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:
1. Ente Nazionale Assistenza Lavoratori
E.N.A.L. (per il Circolo ricreativo assistenza
lavoratori dei Ministeri finanziari)............... 35% 2. Istituto di studi romani.................... 8% 3. Opera diocesana di assistenza di Bologna............ 4% 4. Opera diocesana di assistenza di Parma............. 4% 5. Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia.......... 8% 6. Pia Opera dei pastori..................... 8%
7. Federazione nazionale della stampa italiana
e Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani «Giovanni Amendola»................... 10%
8. Amministrazione per le attività assistenziali
italiane e internazionali..................... 5% 9. Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia........ 8% 10. Centro sportivo italiano................... 10%
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 gennaio 1958
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI
TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 28. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-07;5#art-1