Art. 1

In vigore dal 16 mar 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, che prevede la facoltà di far cadere il riposo di 24 ore consecutive in giorno diverso dalla domenica ed attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività; Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1935; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. Le tabelle I, II, III, annesse al decreto Ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale sono modificate nel modo seguente: TABELLE ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1958 GRONCHI ZOLI - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 75. - RELLEVA
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Art. 1 Modificazione delle tabelle I, II, III approvate con decreto Ministeriale 22 giugno 1935, indicanti le attivita' nelle quali e' ammesso il riposo settimanale per turno. — Testo vigente | Portale Normativo