Art. 1

In vigore dal 24 lug 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, e il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, con il quale fu costituito il Consorzio Campano delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Napoli, e ne fu approvato il relativo statuto; Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati dell'ente suddetto, in data 3 settembre 1957, con la quale si proroga la durata del Consorzio; Vista l'istanza in data 8 ottobre 1957, con la quale il presidente del Consorzio stesso chiede la modifica di cui sopra; Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Articolo unico. La durata del Consorzio Campano delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Napoli, è prorogata fino al quindici gennaio millenovecentosessantotto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1958 GRONCHI GUI - TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 287. - RELLEVA
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Art. 1 Proroga della durata del Consorzio Campano delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo