Art. 1
In vigore dal 15 mar 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro, che prevede la possibilità che nei lavori per i quali ricorrano necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali le 8 ore al giorno o le 48 settimanali possano essere superate;
Visto il regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
La voce n. 5 della tabella B, richiamata nel n. 29 della tabella, approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, concernente le attività per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore al giorno o le 48 settimanali, è così modificata:
TABELLA B
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 1958
GRONCHI
ZOLI - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 76. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-05;65#art-1