Art. 1

In vigore dal 9 apr 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'Unione del Sud Africa relativo ai servizi aerei, con scambio di Note, concluso a Cape Town il 21 maggio 1956, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto nell'art. 14 dell'Accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1958 GRONCHI ZOLI - PELLA - ANDREOTTI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 148. - RELLEVA
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Art. 1 Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e l'Unione del Sud Africa relativo ai servizi aerei, con scambio di Note, concluso a Cape Town il 21 maggio 1956. — Testo vigente | Portale Normativo