Art. 1
In vigore dal 9 apr 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'Unione del Sud Africa relativo ai servizi aerei, con scambio di Note, concluso a Cape Town il 21 maggio 1956, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto nell'art. 14 dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 1958
GRONCHI
ZOLI - PELLA - ANDREOTTI
- TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 148. - RELLEVA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-05;186#art-1