Art. 2

In vigore dal 3 mag 1958
Le disposizioni della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, appresso indicate, sono modificate come segue: Art. 20. - Le parole "a Corte di appello, a tribunale o a pretura unificata" sono sostituite con le parole "o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello presso il tribunale". Art. 21, secondo comma. - Dopo le parole "Il capo dell'ufficio giudiziario" sono inserite le parole "nelle sedi che non sono capoluogo di distretto". Terzo comma. - Le parole "il Primo presidente" sono sostituite con le parole "il Primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello". Art. 40, primo comma. - Dopo le parole "dall'ufficiale giudiziario dirigente" sono inserite le parole "lo ufficio unico"; alle parole "alla Corte" sono sostituite le parole "allo stesso ufficio". Sono soppresse le parole "ed ove manchi, dall'ufficiale giudiziario dirigente del tribunale del capoluogo". Art. 56, quarto comma. - Le parole "di cui allo art. 128" sono sostituite con le parole "di cui allo art. 129" e le parole "di cui agli articoli 127 e seguenti" sono sostituite con le parole "di cui agli articoli 128 e 129". Sono soppresse le parole "in ogni caso". Art. 71, ultimo comma. - Le parole "di cui agli articoli 127 e seguenti" sono sostituite con le parole "di cui agli articoli 128 e 129". Art. 75, secondo comma. - Le parole "di cui allo art. 128" sono sostituite con le parole "di cui all'articolo 129". Sono soppresse le parole "in ogni caso". Art. 130, ultimo comma. - Le parole "su proposta del Primo presidente della Corte" sono sostituite con le parole "su proposta del Primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello". Art. 143, quinto comma. - Le parole "della pretura o del tribunale, e da un magistrato delegato dal Primo presidente della Corte negli altri casi" sono sostituite con le parole "addetto alla pretura o all'ufficio unico costituito presso il tribunale, da un magistrato delegato dal Primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte di appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto rispettivamente alla Corte di cassazione o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello". Art. 146, secondo comma. - Le parole "della pretura o del tribunale, ed al Primo presidente della Corte negli altri casi;" sono sostituite con le parole "addetto alla pretura o all'ufficio unico costituito presso il tribunale, ed al Primo presidente della Corte di cassazione o al presidente della Corte di appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto rispettivamente alla Corte di cassazione o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello". Quinto comma. - Le parole "su proposta del Primo presidente della Corte o del procuratore generale" sono sostituite con le parole "su proposta, del Primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello o del procuratore generale presso le stesse Corti". Art. 149, primo comma. - Le parole "di cui allo art. 85 riguardanti la tabella organica e quella dei posti di ufficio" sono sostituite con le parole "di cui allo art. 85 riguardanti la riduzione dei posti". Art. 160, terzo comma. - Le parole "negli articoli 127, 128, 129 e 142" sono sostituite con le parole "negli articoli 128, 129 e 142". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1958 GRONCHI ZOLI - MEDICI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1958 Atti del Governo, registro n. 142 foglio n. 29. - REVELLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-02;341#art-2

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Art. 2 Norme di attuazione della legge 19 dicembre 1956, n. 1442, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari e di coordinamento della stessa con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e con le altre leggi. — Testo vigente | Portale Normativo