Art. 4

In vigore dal 30 mar 1958
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 129. - RELLEVA
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Art. 4 Soppressione dei Consolati di 1ª categoria in Montreal e Toronto (Canada) ed istituzione di Consolati generali di 1ª categoria nelle stesse localita'. — Testo vigente | Portale Normativo