Art. 1

In vigore dal 26 feb 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; Vista la deliberazione n. 2/28 del 28 febbraio 1957, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona ha stabilito di accettare la donazione di un affresco per collocarlo nella propria sede (Palazzo Lamba Doria); Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Articolo unico. La Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona è autorizzata ad accettare la donazione, disposta, in suo favore, dalla società in nome collettivo Luigi Pittaluga Vapori, di Genova, di un affresco a firma: "F.lli Semino", raffigurante una battaglia, costituito da 27 brani numerati, alle condizioni previste dalla deliberazione n. 2/28 del 28 febbraio 1957. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 1957 GRONCHI GAVA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 21. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-29;1372#art-1

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Art. 1 Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona ad accettare una donazione. — Testo vigente | Portale Normativo