Art. 1

In vigore dal 13 mar 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Sant'Angelo in Grotte, in data 3 aprile 1957, n. 4, con la quale si chiede che sia istituito un distinto ufficio di conciliazione con sede nella frazione Sant'Angelo in Grotte dello stesso Comune e competenza sul territorio della frazione stessa; Uditi i pareri favorevoli del Presidente della Corte di appello di Napoli e del Procuratore generale presso la stessa Corte; Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1° della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1° del relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728; Sulla proposta del Guardasigilli; Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: È istituito nel comune di Sant'Angelo in Grotte un ufficio distinto di conciliazione con sede nella frazione Sant'Angelo in Grotte e competenza sul territorio della frazione stessa. Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 dicembre 1957 GRONCHI GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 20. - RELLEVA
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Art. 1 Istituzione nel comune di Sant'Angelo in Grotte di un ufficio distinto di conciliazione con sede nella frazione omonima. — Testo vigente | Portale Normativo