Convenzione concessione da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni alla S.E.T

Art. 33

Abrogato

Condizioni per la cessione in uso alla Società di immobili di proprietà dello Stato

In vigore dal 25 mar 1958 al 9 feb 2011
A partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, sarà lasciato alla Società, con le modalità ed alle condizioni previste dal presente articolo, l'uso degli immobili di proprietà delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o di altre Amministrazioni dello Stato. L'uso dei predetti immobili, sarà disciplinato da appositi atti di concessione da stipularsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e la cui durata non potrà superare quella della Convenzione stessa: tali atti saranno redatti a cura delle Amministrazioni proprietarie degli immobili. I canoni d'uso, da stabilirsi secondo la specifica destinazione dell'immobile dai competenti Uffici tecnici erariali a revisionati ogni triennio in base ai prezzi correnti sul mercato, saranno corrisposti dalla Società in rate trimestrali anticipate, scadenti il 1 gennaio, il 1 aprile, il 1 luglio ed il 1 ottobre di ogni anno. Gli immobili anzidetti devono essere esclusivamente utilizzati per i servizi telefonici urbani, interurbani, ausiliari ed accessori. Qualora cessassero dall'essere adibiti a tale specifico uso, dovranno essere immediatamente retrocessi all'Amministrazione proprietaria. Le consegne e le riconsegne di detti immobili dovranno risultare da appositi verbali e così pure eventuali variazioni relative alla consistenza od al valore degli stessi. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili concessi in uso alla Società è a totale ed esclusivo carico della Società. In caso di richieste di innovazioni, addizioni, trasformazioni, ampliamenti e miglioramenti dei predetti immobili, le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di dare il loro assenso giudicando discrezionalmente sulla opportunità di procedere a tali opere, in relazione alle esigenze del servizio dato in concessione. Le Amministrazioni contraenti si riservano inoltre, in ogni tempo, la facoltà di revocare le concessioni di detti immobili per la parte adibita ad uffici, con preavviso di almeno un anno, qualora ritengano a proprio giudizio insindacabile che essi siano, in tutto o in parte, indispensabili ai servizi di telecomunicazioni o ad altri servizi di Stato. La Società non può, senza avere ottenuto il preventivo benestare, procedere all'ampliamento di impianti situati in immobili di proprietà delle Amministrazioni contraenti qualora l'estensione di lati impianti compritti l'occupazione di locali che abbiano una diversa destinazione, semprechè siano di proprietà delle suddette Amministrazioni. Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le norme sull'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato e, in quanto applicabili, quelle del Codice civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-14;1409#art-ccd-33

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