Convenzione
Art. 12
AbrogatoImpianti e collegamenti della Società
In vigore dal 4 mag 1968 al 9 feb 2011
La società ha il diritto di installare ed esercitare in esclusiva tutti gli impianti per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, eccezione fatta per gli impianti di pertinenza dell'amministrazione indicati nell' e salve le limitazioni stabilite dall'.
In caso di impiego di mezzi trasmissivi diversi da quelli a filo, la società, fermo restando quanto stabilito dal precedente comma,
è tenuta all'osservanza delle condizioni e modalità che potranno
essere stabilite dall'amministrazione in sede di approvazione dei piani tecnici.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 26 ottobre 1964, n. 1594 ha disposto (con l'art. 18 della Convenzione allegata) che " La presente nconvenzione entra in vigore [. . . ] dalla data di fusione di cui in premessa".
- Il D.P.R. 6 marzo 1968, n. 427 ha disposto (con l'art. 19 della Convenzione allegata) che "La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sara' registrato alla Corte dei conti il decreto del Presidente della Repubblica che approva la convenzione stessa."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-14;1409#art-c-12