Art. 2

In vigore dal 17 dic 1957
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 dicembre 1957 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - PELLA - MEDICI - COLOMBO - GAVA - CARLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 107. - RELLEVA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-13;1173#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Sospensione del dazio sui reattori nucleari, nonche' sui materiali, attrezzature e loro parti destinati alla costruzione e all'esercizio di detti reattori. — Testo vigente | Portale Normativo