Art. 2

In vigore dal 14 gen 1958
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di puericultura, in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dello Università di Genova, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-04;1236#art-2

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Art. 2 Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di puericultura presso l'Universita' degli studi di Genova. — Testo vigente | Portale Normativo