Art. 1

In vigore dal 7 feb 1958
N. 1327. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1957, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) viene autorizzato ad accettare una donazione. Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1958 Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 5. - RELLEVA
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Art. 1 Autorizzazione all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) ad accettare una donazione. — Testo vigente | Portale Normativo