Art. 1
In vigore dal 26 feb 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 560, concernente la ripartizione dei servizi della Amministrazione centrale della guerra, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, concernente l'unificazione dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica nel Ministero della difesa;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
L'Ispettorato del servizio ippico e veterinario della Amministrazione centrale della difesa - Servizi per l'Esercito, assume la denominazione di Ispettorato del servizio veterinario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 23. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-28;1369#art-1