Art. 1

In vigore dal 26 feb 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 560, concernente la ripartizione dei servizi della Amministrazione centrale della guerra, e successive modificazioni; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, concernente l'unificazione dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica nel Ministero della difesa; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. L'Ispettorato del servizio ippico e veterinario della Amministrazione centrale della difesa - Servizi per l'Esercito, assume la denominazione di Ispettorato del servizio veterinario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 novembre 1957 GRONCHI ZOLI - TAVIANI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 23. - RELLEVA
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Art. 1 Cambio della denominazione dell'Ispettorato del servizio ippico e veterinario dell'Esercito in Ispettorato del servizio veterinario. — Testo vigente | Portale Normativo