Art. 1

In vigore dal 29 mar 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo con relativo scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, concluso a Nova Gorica il 18 luglio 1957, in conformità dell'Allegato V, punto 5 del Trattato di pace, con decorrenza dalla sua entrata in vigore indicata nell'art. 14 dell'Accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 novembre 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 88. - RELLEVA
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Art. 1 Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, concluso a Nova Gorica il 18 luglio 1957. — Testo vigente | Portale Normativo