Art. 2

In vigore dal 25 mar 1958
La misura delle pensioni liquidate dal Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1957, sarà determinata sulla base della retribuzione prevista dall'art. 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, comprensiva degli aumenti di carattere collettivo conseguenti agli aumenti del costo della vita intervenuti tra il 1 gennaio 1952 ed il 31 dicembre 1957. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 novembre 1957 GRONCHI GUI - ANGELINI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 114. - RELLEVA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1403#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo