Art. 2
In vigore dal 25 mar 1958
La misura delle pensioni liquidate dal Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1957, sarà determinata sulla base della retribuzione prevista dall'art. 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, comprensiva degli aumenti di carattere collettivo conseguenti agli aumenti del costo della vita intervenuti tra il 1 gennaio 1952 ed il 31 dicembre 1957.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 novembre 1957
GRONCHI
GUI - ANGELINI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 114. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1403#art-2