Art. 1
In vigore dal 11 feb 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
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La circoscrizione territoriale del Consolato generale di 1ª categoria in San Francisco (Stati Uniti d'America) è modificata come segue:
gli Stati del Nevada e dell'Utah; lo Stato di California eccettuate le seguenti contee: San Luis Obispo, Kern, San Bernardino, Santa Barbara, Ventura, Los Angeles, Riverside, San Diego, Imperial Valley, Orange; Isole Hawai; Isola di Guam; Isole americane di Samoa;
Isole americane del Pacifico; Territori di amministrazione fiduciaria delle Isole Marshall, Caroline, Palau, Yap e Marianne.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1335#art-1