Art. 1
In vigore dal 22 gen 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;
Ritenuta la necessità di elevare da 68 a 74 il numero dei posti di notaio in Napoli; da 1 a 2 nel comune di Pomigliano d'Arco; di istituire un posto di notaio rispettivamente in Soccavo-Pianura e in Barra-Ponticelli, frazioni del comune di Napoli, nonché nei comuni di Bacoli, Frattaminore, Terzigno e Sant'Antonio Abate, del distretto notarile di Napoli;
Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte d'appello di Napoli;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia,
Decreta:
La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel modo seguente per quanto riguarda il distretto notarile di Napoli;
a) è aumentato a 74 il numero dei posti di notaio nella sede notarile di Napoli, e a 2 il numero dei posti di notaio nella sede notarile di Pomigliano d'Arco;
b) è istituito un posto di notaio rispettivamente in Soccavo-Pianura ed in Barra-Ponticelli, frazioni del comune di Napoli, e nei comuni di Bacoli, Frattaminore, Terzigno e Sant'Antonio Abate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 novembre 1957
GRONCHI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 159. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1266#art-1