Art. 1
In vigore dal 11 gen 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni, alle Facoltà di giurisprudenza e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Con effetto dall'anno accademico 1957-58, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di giurisprudenza e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino è stabilito come appresso:
Facoltà di giurisprudenza: posti di ruolo n. 15;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali posti di ruolo n. 17.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 novembre 1957
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 133. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1214#art-1