Art. 1

In vigore dal 11 gen 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 1 luglio 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso l'Università di Milano.
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