Art. 1
In vigore dal 14 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;
Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468 e 10 maggio 1956, n. 550;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Gli utili della lotteria "Merano", svoltasi a Merano il 29 settembre 1957, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:
1. - Azienda autonoma di soggiorno e cura di Merano.... 34,88% 2. - Ente Nazionale Assistenza Lavoratori E.N.A.L. (per il Circolo ricreativo assistenza, lavoratori dei Ministeri finanziari).......................... 7,75% 3. - Istituto Charitas "Piccolo Cottolengo" - Modena.... 2,32% 4. - Istituto professionale per l'industria e l'artigianato "Leonardo da Vinci" - Firenze................. 3,88% 5. - Città dei Ragazzi di Formigine (Modena)....... 3,88% 6. - Istituto Figlie della Provvidenza per le sordomute - Modena............................. 3,88% 7. - Istituti riuniti di beneficenza - Assisi....... 3,88% 8. - Opera di assistenza dell'Arcivescovado di Palermo (Scuole Popolari)........................... 3,88% 9. - Orfanotrofio Apostole del S. Rosario - Meta di Sorrento............................ 1,55% 10. - Amministrazione per le Attività Assistenziali italiane ed internazionali A.A.I. (per l'Ufficio provinciale di Alessandria).......................... 2,32% 11. - Centri sociali della Pontificia Opera di Assistenza. 7,75% 12. - Villaggio dei Ragazzi - Maddaloni.......... 7,75% 13. - Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione........ 9,30% 14. - Ente per la conservazione della gondola - Venezia.. 3,88% 15. - Centro Apostolato della Bontà nella Scuola (C.A.B.S.)........................... 3,10%
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI -
TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 64. - DI PRETORO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-10;1106#art-1