Art. 1
In vigore dal 15 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 13 agosto 1926, n. 1488, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 1957, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 25 marzo 1957, col quale sono state apportate variazioni alla tariffa predetta;
Vista la delibera, in data 17 settembre 1957, della Giunta della Camera di commercio suddetta, con la quale si è ritenuto opportuno proporre ulteriori modifiche alla tassa dovuta per la quotazione ufficiale dei valori mobiliari presso la Borsa medesima, con decorrenza dal 1 gennaio 1958;
Visto l'art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
A decorrere dal 1 gennaio 1958, la tassa annua dovuta alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova per la quotazione ufficiale dei titoli presso la rispettiva Borsa valori, stabilita con il decreto Presidenziale 13 febbraio 1957, n. 99, non può superare il limite massimo d'importo di L. 3.000.000 (tre milioni).
L'importo della tassa suddetta è ridotto di un terzo per il primo quinquennio di quotazione presso la Borsa valori di Genova dei titoli di Società o Enti già ufficialmente quotati presso altre Borse valori e che saranno quotati dal 1 gennaio 1958 presso la Borsa valori di Genova.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 novembre 1957
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 62. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-08;1115#art-1