Art. 3
In vigore dal 7 dic 1957
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verrà senz'altro soppresso con l'obbligo per l'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 novembre 1957
GRONCHI
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 49. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-08;1068#art-3