Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo
Art. 23
In vigore dal 11 apr 1958
Lo scioglimento dell'A.C. può essere deliberato dai quattro quinti dei soci effettivi.
In caso di scioglimento l'Ae.C.I. provvede alla nomina di un commissario liquidatore ed indica la destinazione da darsi al patrimonio dell'ente.
I revisori dei conti, in carica dal momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-23-2