Art. 1

In vigore dal 18 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 27 giugno 1957, n. 449 e 29 luglio 1957, n. 642; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1957-58, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-1958, è autorizzata la prelevazione di lire 1.000.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 125 "Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali, ecc." dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo esercizio finanziario. Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 70. - DI PRETORO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-30;1123#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Prelevazione di lire 1.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese — Testo vigente | Portale Normativo