Art. 2
In vigore dal 16 feb 1958
L'onere di cui al comma primo dell' relativo al periodo dal 1 novembre 1955 al 31 dicembre 1956 comprende le spese per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature sanitarie previste dall'art. 5, comma terzo, della, legge 4 agosto 1955, n. 692.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1957
GRONCHI
MEDICI - TAMBRONI - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 13. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-27;1350#art-2