Art. 2

In vigore dal 16 feb 1958
L'onere di cui al comma primo dell' relativo al periodo dal 1 novembre 1955 al 31 dicembre 1956 comprende le spese per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature sanitarie previste dall'art. 5, comma terzo, della, legge 4 agosto 1955, n. 692. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 ottobre 1957 GRONCHI MEDICI - TAMBRONI - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 13. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-27;1350#art-2

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Art. 2 Determinazione per gli anni 1955 e 1956, degli oneri per assistenza malattia posti a carico degli enti di cui all'art. 5, lettera c), della legge 4 agosto 1955, n. 692. — Testo vigente | Portale Normativo