Art. 2

In vigore dal 17 nov 1957
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della tisiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-22;1022#art-2

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Art. 2 Approvazione ed esecuzione della convenzione stipulata in Genova il 15 giugno 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova. — Testo vigente | Portale Normativo