Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubbllicoParte III

Art. 6

Abrogato

Norme generali di costruzione e prove dei materiali

In vigore dal 8 dic 1998
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 4 AGOSTO 1998, N. 400

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-18;1367#art-rgp-6

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Norme generali di costruzione e prove dei materiali (Art. 6 Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone.) — Testo vigente | Portale Normativo