Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubbllico›Parte VI
Art. 39
AbrogatoDisposizioni finali
In vigore dal 30 nov 1980 al 7 dic 1998
Le prescrizioni speciali previste nel presente regolamento sono emanate dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale M.C.T.C. previo esame della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.
Il Ministro per i trasporti: ANGELINI
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente regolamento salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del citato articolo 103: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-18;1367#art-rgp-39