Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubbllicoParte VI

Art. 39

Abrogato

Disposizioni finali

In vigore dal 30 nov 1980 al 7 dic 1998
Le prescrizioni speciali previste nel presente regolamento sono emanate dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale M.C.T.C. previo esame della Commissione per le funicolari aeree e terrestri. Il Ministro per i trasporti: ANGELINI

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente regolamento salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del citato articolo 103: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-18;1367#art-rgp-39

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