Art. 1

In vigore dal 17 nov 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 6 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570, concernente "Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero"; Constatato che il testo del predetto articolo, risultante dall'atto di promulgazione della legge, non è conforme a quello approvato dai due rami del Parlamento, quale è contenuto nel messaggio del Presidente della Camera dei deputati; Riconosciuta la necessità di provvedere alla rettifica dell'atto di promulgazione della predetta legge per rendere il testo dell'art. 6 conforme a quello approvato dai due rami del Parlamento; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il testo promulgato dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570, è rettificato, in conformità al testo approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, come segue: "Qualora l'insegnante all'estero percepisca retribuzione o assegni da Governi stranieri oppure da Enti italiani o stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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Art. 1 Rettifica di errore nel testo promulgato dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570, concernente nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero. — Testo vigente | Portale Normativo