Art. 1
In vigore dal 17 nov 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570, concernente "Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero";
Constatato che il testo del predetto articolo, risultante dall'atto di promulgazione della legge, non è conforme a quello approvato dai due rami del Parlamento, quale è contenuto nel messaggio del Presidente della Camera dei deputati;
Riconosciuta la necessità di provvedere alla rettifica dell'atto di promulgazione della predetta legge per rendere il testo dell'art. 6 conforme a quello approvato dai due rami del Parlamento;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il testo promulgato dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570, è rettificato, in conformità al testo approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, come segue:
"Qualora l'insegnante all'estero percepisca retribuzione o assegni da Governi stranieri oppure da Enti italiani o stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-16;1021#art-1