Art. 1

In vigore dal 15 nov 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 29 luglio 1957, n. 642; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1957-58, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58, è autorizzata la prelevazione di lire 500.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 300 "Spese per i provvedimenti contro le endemie, ecc." del medesimo stato di previsione. Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 119. - RELLEVA
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Art. 1 Prelevazione di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1957-58. — Testo vigente | Portale Normativo