Art. 1
In vigore dal 15 nov 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 29 luglio 1957, n. 642;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1957-58, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58, è autorizzata la prelevazione di lire 500.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 300 "Spese per i provvedimenti contro le endemie, ecc." del medesimo stato di previsione.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 119. - RELLEVA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-16;1006#art-1