Art. 1

In vigore dal 15 nov 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 20. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di "sociologia applicata". Art. 124. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura è aggiunto quello di: "consolidamento ed adattamento degli edifici". Art. 125. - Il comma secondo è abrogato e sostituito dal seguente: nel triennio di applicazione lo studente non può presentarsi all'esame di "composizione architettonica I" nè a quello di "urbanistica II" se non ha superato l'esame di "elementi di composizione"; nè all'esame di "scienze delle costruzioni I" se non ha superato l'esame di "meccanica razionale e statica grafica"; nè all'esame di "impianti tecnici" se non ha superato l'esame di "fisica tecnica"; nè all'esame di "composizione architettonica I" se non ha superato l'esame di "caratteri distributivi degli edifici"; nè all'esame di "urbanistica II" se non ha superato l'esame di "caratteri distributivi degli edifici"; nè all'esame di "composizione architettonica II"; se non ha superato l'esame di "architettura degli interni, arredamento e decorazione I" e di "carattere stilistici e costruttivi dei monumenti". Art. 136. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quelli di "geologia applicata". Art. 213. - L'insegnamento di "igiene tropicale e subtropicale" (semestrale), previsto al n. 10 dell'elenco degli insegnamenti costitutivi della scuola di specializzazione in agricoltura tropicale e subtropicale annessa alla Facoltà di agraria, è sostituito da quello di "ecologia umana" (semestrale). Art. 245. - Il comma sesto, concernente gli insegnamenti della scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, è sostituito dal seguente: Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono così suddivisi nei due anni di corso: 1° anno: 1) Clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato respiratorio; 2) Patologia della tubercolosi polmonare; 3) Semeiologia delle malattie dell'apparato respiratorio; 4) Microbiologia ed epidemiologia delle malattie dell'apparato respiratorio; profilassi della tubercolosi; 5) Anatomia patologica delle malattie non tubercolari del polmone; 6) Radiologia delle malattie non tubercolari del polmone; 7) Patologia delle malattie non tubercolari del polmone; 8) Fisiopatologia delle malattie dell'apparato respiratorio; 9) Medicina legale ed assicurativa. 2° anno: 1) Clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato respiratorio; 2) Clinica e terapia della tubercolosi polmonare; 3) Radiologia della tubercolosi polmonare; 4) Anatomia patologica della tubercolosi polmonare; 5) Terapia chirurgica della tubercolosi polmonare; 6) Patologia e clinica della tubercolosi infantile; 7) Tubercolosi delle prime vie respiratorie; 8) Farmacologia delle malattie dell'apparato respiratorio; 9) Tecnica dispensariale e consorziale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 ottobre 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 123. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-16;1005#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo