Art. 1

In vigore dal 15 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572; Visto l'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, per l'esecuzione del testo unico medesimo; Visto l' del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9, sulla conservazione del nuovo catasto; Visto il regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1250, che stabilisce le circoscrizioni territoriali degli Uffici tecnici del catasto, modificato con regio decreto 19 febbraio 1942, n. 227, nonché col decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1234, col quale venne istituito l'Ufficio tecnico del catasto di Viterbo e con i decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, n. 573 e n. 574, coi quali vennero soppressi gli Uffici tecnici del catasto de L'Aquila, di Piacenza, Pisa, Roma e Siena; Ritenuta la necessità di sopprimere i rimanenti Uffici tecnici del catasto e ciò in dipendenza della ultimazione dei lavori cui essi provvedevano; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . A decorrere dal 1 luglio 1957 sono soppressi gli Uffici tecnici del catasto di Alessandria, Belluno, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Firenze, Genova, La Spezia, Lucca, Messina, Novara, Parma, Perugia, Pistoia, Reggio Calabria, Savona, Sondrio, Udine, Vercelli e Viterbo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 54. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-14;1112#art-1

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Art. 1 Soppressione degli Uffici tecnici del catasto di Alessandria, Belluno, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Firenze, Genova, La Spezia, Lucca, Messina, Novara, Parma, Perugia, Pistoia, Reggio Calabria, Savona, Sondrio, Udine, Vercelli e Viterbo. — Testo vigente | Portale Normativo