Art. 1

In vigore dal 14 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 10 marzo 1955, n. 103, contenente la delega a formare ed approvare l'elenco dei prodotti dell'industria meccanica che, ai sensi dell'° della legge stessa, sono ammessi all'atto della loro esportazione ai rimborso del dazio e degli altri diritti doganali di cui furono gravati i materiali siderurgici impiegati nella loro fabbricazione; Visto il proprio decreto 20 aprile 1955, n. 367; Riconosciuta la opportunità di apportare alcune modifiche al detto decreto 20 aprile 1955, n. 367 e di estendere ad altri prodotti la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali sui materiali siderurgici impiegati nella loro fabbricazione; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: . Ai prodotti compresi nella tabella annessa al presente decreto è estesa la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali previsti dall' della legge 10 marzo 1955, n. 103, nella misura per ciascuno di essi indicata nella tabella medesima.
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