Art. 1
In vigore dal 15 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione in data 30 ottobre 1954, numero 132/46 del Consiglio comunale di Macherio, con la quale è stato chiesto che alla frazione di quel Comune comunemente indicata con la denominazione "Bareggia" sia ufficialmente attribuita la denominazione stessa;
Vista la deliberazione in data 7 giugno 1955, numero 1050/55 del Consiglio provinciale di Milano, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla richiesta suddetta;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
Alla frazione del comune di Macherio, in provincia di Milano, di cui alle premesse viene attribuita la denominazione di "Bareggia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 ottobre 1957
GRONCHI
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 59. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-08;1111#art-1