Art. 1
In vigore dal 26 mar 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerata la necessità di istituire un Museo nazionale di arte orientale in Roma, dotando così il nostro Paese di un Istituto di cui è privo, pur vantando l'Italia una lunga tradizione di ricerche e di studi orientalistici;
Veduta la convenzione in data 24 luglio 1957, stipulata in forma pubblica amministrativa presso il Ministero della pubblica istruzione, con la quale l'istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente consegna in deposito allo Stato le proprie collezioni di arte orientale e fornisce parte dei locali della propria sede perché siano adibiti a sede del Museo nazionale d'arte orientale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
È istituito in Roma un Museo nazionale di arte orientale, nel quale saranno raccolti gli oggetti d'arte orientale concessi in deposito allo Stato dall'istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e quelli di proprietà dello Stato non appartenenti a collezioni che abbiano già la loro organica destinazione negli Istituti in cui siano collocati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 ottobre 1957
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 107. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-03;1410#art-1