Art. 1

In vigore dal 11 gen 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge della Regione siciliana 4 aprile 1955, n. 30; Veduta la legge della Regione siciliana 22 giugno 1956, n. 35; Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, n. 465; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa, esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 4 maggio 1957 per il finanziamento di due posti di assistente ordinario presso la cattedra di medicina del lavoro dell'Università di Palermo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-03;1211#art-1

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