Art. 3
In vigore dal 25 dic 1957
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 ottobre 1957
GRONCHI
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 85. - RELLEVA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-03;1146#art-3