Art. 1

In vigore dal 6 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Chianciano (Siena) in data 7 dicembre 1956, n. 182, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di "Chianciano Terme"; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Siena in data 18 giugno 1957; n. 86, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al mutamento di denominazione di cui trattasi; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: La denominazione del comune di Chianciano, in provincia di Siena, è mutata in quella di "Chianciano Terme". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 ottobre 1957 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 17. - RELLEVA
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Art. 1 Mutamento della denominazione del comune di Chianciano, in provincia di Siena, in quella di "Chianciano Terme". — Testo vigente | Portale Normativo