Art. 23

In vigore dal 7 gen 1959
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 144, lettera E) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1957 GRONCHI MORO - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1958 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 70. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1512#art-23

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