Art. 9

In vigore dal 23 lug 1958
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica applicata; fisica e chimica; tecnologia meccanica e laboratorio; disegno professionale; elettrotecnica e misure elettriche; impianti elettrici e disegno relativo; economia aziendale; religione; educazione fisica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1497#art-9

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