Art. 2

In vigore dal 22 lug 1958
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: congegnatore meccanico; operatore alle macchine utensili. 2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per: radioriparatore-montatore. 3. Scuola professionale per l'industria del freddo, con sezioni per: frigorista montatore-riparatore; frigorista conduttore d'impianto. 4. Scuola professionale per l'industria del legno con sezione per: falegname ebanista.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1496#art-2

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Art. 2 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo