Art. 2
In vigore dal 22 lug 1958
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
congegnatore meccanico;
operatore alle macchine utensili.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
radioriparatore-montatore.
3. Scuola professionale per l'industria del freddo, con sezioni per:
frigorista montatore-riparatore;
frigorista conduttore d'impianto.
4. Scuola professionale per l'industria del legno con sezione per:
falegname ebanista.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-30;1496#art-2